(1) Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, già dotate di infrastrutture finalizzate all’esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche è consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2.
(2) L’inclusione di un’area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all’utilizzo e alla edificabilità della stessa in base alle leggi vigenti, né titolo per le indennità di cui all’articolo 25 della presente legge e all’articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 12)