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j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci)   delibera sentenza

(1)  Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l’uso e le modificazioni del territorio finalizzati all’esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l’approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all’articolo 5-bis.

(2)  Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all’Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. 9) 

(3)  Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell’ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell’interesse della popolazione locale.

(4)  Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale. 10) 11)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva
9)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 60, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 5, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
10)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.
11)
L’art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
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