(1) La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dei consorzi di bonifica si informa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio.
(2) Sulla base dei principi di cui al comma 1 ciascun consorzio adotta un apposito regolamento di contabilità che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del consorzio stesso. Detto regolamento prevede in particolare:
(3) L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I consorzi di bonifica predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.