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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 11 (Assemblea e sistema elettorale)

(1)  L’assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e da coloro che esercitano le attribuzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, se sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30.

(2)  L’assemblea elegge nel proprio seno i membri del consiglio dei delegati.

(3)  La convocazione dell’assemblea avviene mediante pubblicazione, a cura del consorzio, del manifesto di indizione delle elezioni all’albo del consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel perimetro consortile, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati per iscritto ad ogni proprietario consorziale almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

(4)  Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette successivamente alla scadenza del mandato del consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.

(5)  Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro consorziato; sono ammesse fino a tre deleghe per ogni elettore.

(6)  Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore.

(7)  In caso di comunione, il diritto di voto è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante della comunione il partecipante in possesso del maggior numero di quote e, in caso di parità di quote, quello più anziano.

(8)  Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto in numero non inferiore a uno e non superiore a cinque.

(9)  Il raggruppamento dei consorziati in singole fasce è effettuato con deliberazione del consiglio dei delegati del consorzio, indicante i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

(10)  Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati un’adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, lo statuto può prevedere la suddivisione del comprensorio stesso in sezioni elettorali corrispondenti a uno o più comuni catastali.

(11)  Se il consorzio prevede l’istituzione delle sezioni, per ognuna di esse è assicurata l’elezione di almeno un rappresentante.

(12)  L’elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ogni sezione e contemporaneamente sezione per sezione.

(13)  L’elezione del consiglio dei delegati è valida, se partecipa alle elezioni almeno il 15 per cento degli elettori, calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile. Se tale percentuale non viene raggiunta, sono indette nuove elezioni; in questo caso gli organi consortili restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dalla Giunta provinciale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario.

(14)  I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi all’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura entro 15 giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e sono pubblicati agli albi dei comuni del comprensorio e all’albo consortile.

(15)  Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Giunta provinciale entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali ai sensi del comma 14. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, la Giunta provinciale annulla d’ufficio le elezioni totalmente o limitatamente alle sezioni interessate.

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