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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 12 (Consiglio dei delegati)

(1)  Il consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall’assemblea. Qualora tra gli aventi diritto al voto almeno il 5 per cento sia costituito da donne, nel consiglio dei delegati devono essere rappresentati entrambi i sessi.

(2)  Lo statuto fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare, nel consiglio dei delegati, adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

(3)  Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

(4)  Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo di tutte le cariche.

(5)  Al consiglio dei delegati sono attribuite le seguenti competenze:

  1. elegge, con votazioni separate, fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente del consorzio nonché gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;
  2. nomina il revisore dei conti;
  3. approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  4. approva il regolamento di contabilità;
  5. approva le modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;
  6. approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio;
  7. approva il piano di classifica;
  8. approva i progetti per la realizzazione delle opere;
  9. approva l’accensione di prestiti o mutui passivi;
  10. delibera la partecipazione a enti, società o associazioni che siano di interesse per il consorzio;
  11. approva il regolamento di esercizio delle opere di bonifica;
  12. delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi;
  13. delibera sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale.

(6)  Il consiglio dei delegati può delegare al consiglio d’amministrazione i compiti previsti al comma 5, lettere h) e i).

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