(1) La composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione e gestione del consorzio sono regolate in un apposito statuto consortile, di seguito denominato statuto, approvato dal consiglio dei delegati, attenendosi alle linee guida fissate dalla Giunta provinciale.
(2) Lo statuto è soggetto all’approvazione da parte della Giunta provinciale che può modificarlo, al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione dei singoli consorzi. Dopo la sua approvazione lo statuto è pubblicato per 15 giorni all’albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e agli albi dei comuni del comprensorio consortile.
(3) Per motivate ragioni finalizzate all’adeguamento a mutate situazioni normative od operative, la Giunta provinciale può modificare lo statuto, sentiti i consorzi interessati.