(1) Gli atti degli organi consorziali devono essere pubblicati, per estratto contenente l’intero dispositivo e entro dieci giorni dalla loro adozione, all’albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di dieci giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d’urgenza.
(2) Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.