(1) Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere conferite dal consiglio di amministrazione a funzionari muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in servizio presso i consorzi medesimi o altri enti pubblici territoriali, o ai segretari comunali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
(2) Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti a ogni effetto di legge nonché a rilasciare copie alle parti che ne facciano richiesta; custodisce, inoltre, i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.