(1) Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di filiera di rilevanza interprovinciale o interregionale.
(2) Al fine di favorire la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di distretto tra i diversi soggetti operanti nel territorio dei singoli distretti del cibo.
(3) La Giunta provinciale determina le caratteristiche dei distretti del cibo operanti a livello provinciale e i criteri per la loro individuazione. 5)