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c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 101)
Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 28 dicembre 1999, n. 57.

Art. 5-sexies (Macellazione per il consumo domestico privato)   delibera sentenza

(1)  Al fine di mantenere metodi e consumi tradizionali è consentita, presso le aziende agricole, la macellazione per autoconsumo delle specie di cui al comma 6. Presupposto è che la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non richieda interventi specifici. È vietata la cessione a terzi delle carni e degli ulteriori prodotti ottenuti dalla macellazione nonché la loro successiva trasformazione al di fuori della stessa azienda agricola.

(2)  L’operatore agricolo è in ogni caso tenuto al rispetto delle disposizioni previste in materia di identificazione e registrazione degli animali.

(3)  Durante la macellazione devono essere rispettate le disposizioni vigenti per il benessere animale. La persona che esegue lo stordimento e il dissanguamento deve dimostrare di avere una specifica formazione o un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle macellazioni per autoconsumo. Le macellazioni rituali sono eseguite presso i macelli autorizzati.

(4)  Le macellazioni per autoconsumo devono essere comunicate al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria almeno tre giorni prima della data della macellazione, in modo da consentire controlli a campione in relazione alla salute degli animali, al benessere animale, all’igiene della macellazione e al corretto smaltimento dei sottoprodotti.

(5)  Fermi restando i limiti previsti dal comma 6, ogni azienda agricola può macellare per autoconsumo un numero di animali corrispondente al massimo a un’unità bovina adulta (UBA) all’anno. Tale numero può essere aumentato fino a un massimo complessivo di 1,2 UBA/anno, su autorizzazione del veterinario ufficiale competente.

(6)  La macellazione per autoconsumo è ammessa esclusivamente per le seguenti specie animali e con il limite massimo annuo rispettivamente indicato:

  1. ovini e caprini: massimo cinque animali di peso vivo superiore a 15 kg (0,1 UBA/animale); massimo dieci agnelli/capretti di peso vivo inferiore a 15 kg (0,05 UBA/animale);
  2. suidi: massimo quattro animali (0,2 UBA/animale);
  3. pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata: massimo 50 capi senza preventiva comunicazione al veterinario ufficiale competente (0,005 UBA/animale);
  4. bovini: massimo un bovino di età superiore a otto mesi (1 UBA/animale) oppure due vitelli di età inferiore a otto mesi (0,5 UBA/animale). La macellazione domiciliare di bovini di età superiore a un anno deve essere autorizzata dal veterinario ufficiale competente.

(7)  Nel caso di eventi non prevedibili che richiedono l’abbattimento immediato dell’animale (quali per esempio fratture, lesioni acute, traumi, ecc.), il veterinario ufficiale, previamente contattato dal proprietario che intende destinare le carni all’autoconsumo, può autorizzare la macellazione domiciliare anche in deroga ai limiti fissati dai commi precedenti.

(8)  Per le macellazioni per autoconsumo non trovano applicazione le disposizioni che prescrivono prove diagnostiche per animali e prodotti di origine animale destinati all’immissione in commercio. Resta fermo che l’operatore può richiedere, a propri costi, al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria l’esecuzione dell’ispezione post mortem delle carni e/o l’esecuzione di prove diagnostiche.

(9)  L’imprenditore agricolo deve trasportare i residui della macellazione e i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento. Per tale trasporto non sono richieste ulteriori autorizzazioni, a condizione che si effettui in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

(10)  Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, unionali o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

(11)  Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 2.600,00 euro.

(12)  La vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni del presente articolo compete al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 13) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005 - Condono edilizio - Cessazione della materia del contendere. Smaltimento di sottoprodotti animali non idonei al consumo umano
13)
L'art. 5-sexies è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente così sostituito dall’art. 24, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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