(1) Negli impianti di compostaggio dei rifiuti organici in cui, in applicazione delle disposizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, vengono trasformati in compost principalmente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 200108 del Catalogo Europeo dei Rifiuti), può essere aggiunto al rifiuto organico, come supporto tecnologico, fino al cinque per cento di stallatico e di contenuto del tubo digerente di ruminanti e equidi, qualora la situazione epidemiologica a livello provinciale relativa alle malattie trasmissibili non obblighi a specifici interventi previsti dalla normativa vigente. Tali impianti sono esclusi dal riconoscimento previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e successive modifiche. 16)