(1) È istituita una Commissione di esperti ed esperte quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. La commissione esprime pareri, negli ambiti di propria competenza, sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall’assessore/assessora competente in materia di agricoltura.
(2) La Commissione è composta da cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l’ecologia, la biodiversità, la salute delle piante, l’economia e la sociologia. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il/la componente più anziano/a della Commissione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della Commissione. Le funzioni di segretario/segretaria della Commissione sono svolte da un impiegato/una impiegata della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 24)