(1) L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi dell’articolo 7/quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio si trovano gli edifici. 34)