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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 19-ter (Giardini zoologici)  delibera sentenza

(1)  Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all'anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di recupero della fauna selvatica nonché le strutture che detengono specie di uccelli e mammiferi selvatici allevati per fini zootecnici e agroalimentari.80)

[(2)  I giardini zoologici devono:

  1. partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione o a scambi di informazioni sulla conservazione delle specie o, se del caso, sull'allevamento in cattività, sul ripopolamento o sulla reintroduzione di specie nella vita selvatica;
  2. promuovere l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità, fornendo in particolare informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;
  3. sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo anche ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie, e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari preventivi e curativi e fornendo una corretta alimentazione;
  4. adottare misure idonee a impedire la fuga degli animali, per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall'esterno;
  5. tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie.]80)

(3)  La gestione di giardini zoologici è soggetta a licenza. La licenza contiene le condizioni volte a far osservare i requisiti di cui al comma 2. Per i fini di cui al comma 7, chi richiede una licenza, prima del suo rilascio deve prestare idonea garanzia sotto forma di una somma di denaro, di titoli di stato, di un libretto di deposito di risparmio o di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano, la cui entità viene stabilita con la licenza stessa.81)

(4)  Prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente la licenza, l'Osservatorio faunistico provinciale verifica il possesso dei requisiti prescritti.81)

(5)  Se un giardino zoologico non è in possesso della licenza, è disposta la chiusura al pubblico.81)

(6)  In caso di inosservanza delle condizioni della licenza, la licenza è revocata ed è disposta la chiusura al pubblico, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della licenza stessa.81)

(7)  In caso di chiusura, in tutto o in parte, di un giardino zoologico, le specie detenute sono trasferite in una struttura adeguata, a spese del giardino zoologico stesso.

(8)  I giardini zoologici sono soggetti a sorveglianza, al fine di garantire il rispetto delle condizioni contenute nella licenza. A tal fine sono effettuate delle ispezioni con cadenza almeno annuale.

(9)  Nel rispetto di quanto disposto al comma 2, l'Osservatorio faunistico provinciale stabilisce per ogni singola specie i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico nonché le modalità e gli obblighi per l'esercizio dei giardini zoologici.

(10)  I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale. La sorveglianza dei giardini zoologici compete all'Osservatorio faunistico provinciale che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale provinciale e del Servizio provinciale veterinario.

(11)  Per i giardini zoologici muniti di regolare licenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche.82) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
80)
I commi 1 e 2 dell'art. 19-ter sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 19 novembre 2008, n. 387. Il comma 1 è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
81)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5, e 6 con sentenza 19 novembre 2008, n. 387.
82)
L'art. 19-ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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