(1) Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevamento in cattività, l'esposizione, l'interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi nonché di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni e prevedere controlli anche mediante l'inanellamento degli esemplari detenuti.
(2) I criteri e le modalità per il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, vengono definiti dalla Giunta provinciale, che fissa il termine entro il quale coloro che si trovano in possesso dei volatili di cui al comma 1 devono denunciarli all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.78)
(3) Non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1 la commercializzazione e la detenzione di volatili esotici di comune diffusione, facilmente riproducibili in cattività e stabiliti come tali dalla Giunta provinciale.79)