(1) L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia il permesso di catturare e utilizzare, dietro osservanza delle condizioni imposte, esemplari di determinate specie di mammiferi.67)
(2) È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne immediatamente notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 9) od al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale a sua volta provvede ad informare il predetto Istituto.