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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 22 (Imbalsamazione di fauna selvatica e conciatura)

(1)  Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

(2)  Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 31 nei locali destinati all'imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della fauna selvatica imbalsamata o da imbalsamare.

(3)  Fauna selvatica morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d'origine previsto all'articolo 20. Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine.84) 

(4)  Coloro che esercitano l'attività di impagliatore o di conciatore hanno l'obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di fauna selvatica o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all'articolo 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.

(5)  Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna fauna selvatica, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un agente venatorio o gli appartenenti al Corpo forestale provinciale63)  e rifiutare il lavoro richiesto.2) 

(6)  85)

84)
Il comma 3 è stao integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
63)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
85)
L'art. 22, comma 6, è stato abrogato dall'art. 2, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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