(1) Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.
(2) La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, inclusa la selvaggina di allevamento, in un centro di allevamento di fauna selvatica è subordinata all’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia. I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l’associazione più rappresentativa sul territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli animali. 68)
(3) La costruzione dei centri è subordinata all’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l’autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio, dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché alla direttiva 2009/147/CE. 69)
(4) L’autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, salvo che per i centri esistenti e già autorizzati al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione con riferimento alle specie contenute o alla superficie. La revoca dell’autorizzazione è altresì disposta dal direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia quando si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione. 70)
(5) Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.
(6) Nei centri di allevamento della fauna selvatica è vietato l’esercizio della caccia. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione di cui al comma 3, da agenti di vigilanza venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale scopo dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia. Il cacciatore autorizzato deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell’assicurazione prevista all’articolo 11, comma 6. 71)
(6-bis) Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.72)
(7) 73)
(7-bis) Il titolare del centro di allevamento di fauna selvatica è sollecitato per iscritto dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia a rimuovere dal centro di allevamento eventuali animali appartenenti a specie selvatiche tenuti senza autorizzazione o dopo la revoca della stessa. Se la rimozione non avviene entro il termine fissato, non inferiore a 30 giorni, il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone d’ufficio la rimozione degli animali dal centro, addebitando i relativi costi al titolare del centro di allevamento. 74)
(8) Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. 75)
(9) L’autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l’autorizzazione all’esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.76)
(10) L’ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell’intervento. 76)
(11) Qualora siano in possesso dei requisiti previsti, al titolare di un centro di allevamento di fauna selvatica o a una persona da esso designata all'autorità competente viene concesso un termine di 20 giorni per catturare, narcotizzare o abbattere gli animali selvatici fuggiti dal centro. Parimenti, in casi motivati e sentito il titolare del centro di fauna selvatica, possono essere incaricati gli organi di cui all'articolo 31, comma 1, o i titolari di permesso di caccia, secondo le indicazioni dell'autorità competente, a narcotizzare o ad abbattere gli animali selvatici fuggiti. 77)