(1) In applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, le disposizioni del presente titolo sostituiscono, nella provincia di Bolzano, le leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, per tutto quanto riguarda le prestazioni di assistenza economica.
(2) In tutte le vigenti norme provinciali il termine "sordomuto" è sostituito con la parola "sordo" e il termine "sordomutismo" è sostituito con la parola "sordità".3)