(1) Le prestazioni economiche sono:
(2) Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili.
(3) La prestazione di cui al punto 2) del comma 1 non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidità a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti.5)
(4) 5)
(5) La prestazione economica in forma di assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni è incompatibile con l’erogazione dell’assegno di cura corrisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.6)