(1) Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi fissati dalla Giunta provinciale ed il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale. 27)
(2) 28)
(3) Per accertamento diagnostico si intende quello definitivo, espresso in percentuale di invalidità.
(4) Nei casi in cui nel corso della riunione appositamente convocata, la commissione di cui all'articolo 14 ritenesse sufficiente la documentazione esistente, la decisione in merito al ricorso presentato può avvenire seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente.29)