(1) È fatto obbligo al titolare delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente ogni variazione intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l'erogazione delle prestazioni stesse; l'amministrazione ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti e presupposti medesimi.
(2) In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di cui all'articolo 21; nelle more del procedimento, il direttore dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento.
(3) La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'articolo 28, che sia immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento di revoca, ed è impugnabile ai sensi della presente legge.
(4) In ogni tempo l'ufficio può fare richiesta che l'assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del diritto alle prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facoltà di sospendere cautelativamente l'erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione.
(5) Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti gli arretrati spettanti.45)