(1) Per l'accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti requisiti generali:
(2) Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di un lavoratore dell'Unione comunitario. Questa condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7)