(1) Il provvedimento, con cui si fa luogo all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, indica la data di scadenza della propria efficacia, che coincide con l'ultimo giorno del mese in cui l'invalido compie il 18.mo anno. La liquidazione delle prestazioni è disposta di anno in anno, per i successivi dodici mesi, dall'ufficio provinciale competente per la materia, su presentazione del certificato di frequenza di cui al precedente articolo 1638)