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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 2  

(1)  Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano sinora svolte dall'ingegnere capo del Genio Civile, dal prefetto o dal magistrato alle acque, sono esercitate dall'Agenzia per la Protezione civile. Al demanio idrico trasferito in base al decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, si applica la normativa di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49. 7)

(2)  Le norme attinenti alla polizia idraulica si applicano comunque a tutte le opere e strutture realizzate per il conseguimento delle finalità perseguite dall'articolo 8, indipendentemente dalle risultanze catastali o tavolari o dall'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.8) 

7)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 7 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
8)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.