(1) L'Agenzia per la Protezione civile provvede alla tenuta del catasto idrico. 9)
(2) Le rilevazioni, delimitazioni ed i relativi aggiornamenti del demanio idrico, previa classificazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, sono eseguiti direttamente dall'Agenzia per la Protezione civile. 10)
(3) Ai fini di cui al comma 2 l'Agenzia per la Protezione civile può incaricare studi professionali specializzati. 11)
(4) Qualora un comune o una comunità di valle volesse eseguire in proprio rilevazioni o studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico secondo le direttive fornite dall'Agenzia per la Protezione civile, quest'ultima può corrispondere un contributo fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione. 12) 13)