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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 1 

(1) L'Agenzia per la Protezione civile è  chiamata a provvedere nell'ambito territoriale della Provincia all'esecuzione in economia, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione dei bacini montani classificati a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, come precisato al successivo articolo 8, nonché le opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, di competenza provinciale, a meno che per motivi di ordine tecnico- amministrativo la Giunta provinciale non disponga l'esecuzione delle opere stesse in forma indiretta, mediante appalto. Le opere suddette sono eseguite a cura e spese della Provincia, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio. Gli interventi operativi non comprendono né la raccolta o lo smaltimento delle acque piovane relativi ad opere di urbanizzazione, né i lavori di cui agli articoli 12 e 64 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. 4) 

(2)  Previa intesa fra gli organi competenti dell'Amministrazione provinciale può altresì essere affidata all'Agenzia per la Protezione civile  l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. 5)

(3)  Rimane nella discrezionalità dell'Amministrazione provinciale, la quale procede in base a programmi annuali o pluriennali, coordinati nel programma di sviluppo provinciale, ove esista, la scelta degli interventi a seconda dell'importanza dei lavori considerati in un quadro di priorità nel pubblico interesse e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Amministrazione provinciale.

(4)  In tutti gli altri casi, qualora enti o privati intendessero eseguire interventi contro le corrosioni provocate da corsi d'acqua, tali interventi dovranno essere condotti sotto la vigilanza dell'Azienda  per la Protezione civile  in base ad un progetto redatto da un laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica. 6)

4)
L'art. 1, comma 1, è stato prima integrato dall'art. 1 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 3 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
5)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 5 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
6)
L'art. 1, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 6 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.