(1) La gestione dell'Area funzionale bacini montani è affidata a un direttore, di seguito denominato direttore d'area, nominato dalla Giunta provinciale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica con qualifica non inferiore ad ispettore capo. 22)
(2) Il direttore d'area ha i seguenti compiti: 23)
(3) 29)
(4) 30)