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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 4

(1) Al direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia per la Protezione civile  vengono demandate le attribuzioni già affidate agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile, ai sensi del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e quelle di cui agli articoli dal 64 al 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 14)

(2)  Spetta all'Agenzia per la Protezione civile  predisporre in tempo utile il piano e il programma annuale dei lavori e delle opere di cui all'articolo 8 della presente legge; il piano ed il programma sono da sottoporre alla Giunta provinciale per l'approvazione anche in vista dell'intesa ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. 15) 

(3)  Nell'ambito del programma annuale dei lavori approvato dalla Giunta provinciale, il direttore dell'Agenzia per la protezione civile  autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti, impegnando contemporaneamente la spesa prevista. 16)

(4)  Fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 11 della presente legge, resta la facoltà di integrare o modificare compatibilmente con l'intesa di cui al secondo comma il programma annuale per adeguarlo alle sopravvenute necessità sistematorie; in tal caso le modifiche e le integrazioni, predisposte dall'Agenzia per la Protezione civile, vengono deliberate, su proposta dell'Assessore competente, dalla Giunta provinciale con singoli e motivati provvedimenti. 17) 

14)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 12  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
15)
L'art. 4, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 13  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
16)
L'art. 4, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 16, comma 1 del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
17)
L'art. 4, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 14 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.