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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

I. Compiti dell’Agenzia per la Protezione civile nell’ambito dei bacini montani 3)

Art. 1 

(1) L'Agenzia per la Protezione civile è  chiamata a provvedere nell'ambito territoriale della Provincia all'esecuzione in economia, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione dei bacini montani classificati a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, come precisato al successivo articolo 8, nonché le opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, di competenza provinciale, a meno che per motivi di ordine tecnico- amministrativo la Giunta provinciale non disponga l'esecuzione delle opere stesse in forma indiretta, mediante appalto. Le opere suddette sono eseguite a cura e spese della Provincia, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio. Gli interventi operativi non comprendono né la raccolta o lo smaltimento delle acque piovane relativi ad opere di urbanizzazione, né i lavori di cui agli articoli 12 e 64 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. 4) 

(2)  Previa intesa fra gli organi competenti dell'Amministrazione provinciale può altresì essere affidata all'Agenzia per la Protezione civile  l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. 5)

(3)  Rimane nella discrezionalità dell'Amministrazione provinciale, la quale procede in base a programmi annuali o pluriennali, coordinati nel programma di sviluppo provinciale, ove esista, la scelta degli interventi a seconda dell'importanza dei lavori considerati in un quadro di priorità nel pubblico interesse e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Amministrazione provinciale.

(4)  In tutti gli altri casi, qualora enti o privati intendessero eseguire interventi contro le corrosioni provocate da corsi d'acqua, tali interventi dovranno essere condotti sotto la vigilanza dell'Azienda  per la Protezione civile  in base ad un progetto redatto da un laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica. 6)

4)
L'art. 1, comma 1, è stato prima integrato dall'art. 1 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 3 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
5)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 5 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
6)
L'art. 1, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 6 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 2  

(1)  Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano sinora svolte dall'ingegnere capo del Genio Civile, dal prefetto o dal magistrato alle acque, sono esercitate dall'Agenzia per la Protezione civile. Al demanio idrico trasferito in base al decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, si applica la normativa di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49. 7)

(2)  Le norme attinenti alla polizia idraulica si applicano comunque a tutte le opere e strutture realizzate per il conseguimento delle finalità perseguite dall'articolo 8, indipendentemente dalle risultanze catastali o tavolari o dall'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.8) 

7)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 7 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
8)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 3

(1) L'Agenzia per la Protezione civile  provvede alla tenuta del catasto idrico. 9)

(2)  Le rilevazioni, delimitazioni ed i relativi aggiornamenti del demanio idrico, previa classificazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, sono eseguiti direttamente dall'Agenzia per la Protezione civile. 10)

(3) Ai fini di cui al comma 2 l'Agenzia per la Protezione civile può  incaricare studi professionali specializzati. 11)

(4)  Qualora un comune o una comunità di valle volesse eseguire in proprio rilevazioni o studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico secondo le direttive fornite dall'Agenzia per la Protezione civile, quest'ultima  può corrispondere un contributo fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione. 12)  13)

9)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 8 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
10)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 9  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
11)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 10  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
12)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
13)
L'art. 3, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 11  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 4

(1) Al direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia per la Protezione civile  vengono demandate le attribuzioni già affidate agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile, ai sensi del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e quelle di cui agli articoli dal 64 al 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 14)

(2)  Spetta all'Agenzia per la Protezione civile  predisporre in tempo utile il piano e il programma annuale dei lavori e delle opere di cui all'articolo 8 della presente legge; il piano ed il programma sono da sottoporre alla Giunta provinciale per l'approvazione anche in vista dell'intesa ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. 15) 

(3)  Nell'ambito del programma annuale dei lavori approvato dalla Giunta provinciale, il direttore dell'Agenzia per la protezione civile  autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti, impegnando contemporaneamente la spesa prevista. 16)

(4)  Fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 11 della presente legge, resta la facoltà di integrare o modificare compatibilmente con l'intesa di cui al secondo comma il programma annuale per adeguarlo alle sopravvenute necessità sistematorie; in tal caso le modifiche e le integrazioni, predisposte dall'Agenzia per la Protezione civile, vengono deliberate, su proposta dell'Assessore competente, dalla Giunta provinciale con singoli e motivati provvedimenti. 17) 

14)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 12  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
15)
L'art. 4, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 13  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
16)
L'art. 4, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 16, comma 1 del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
17)
L'art. 4, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 14 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 5 (Lavori in favore di terzi)

(1) All'Agenzia per la Protezione civile, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere affidata, compatibilmente con l'attuazione del proprio programma annuale o pluriennale, l'esecuzione di altri lavori, anche diversi da quelli specificati nell'articolo 8, quando ricorrono particolari esigenze, per conto delle altre ripartizioni o aziende provinciali, dei comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché dei concessionari di esercizio di infrastrutture per il trasporto destinate al pubblico servizio, previa anticipazione dei fondi. 18)

(2)  19)

(3)  20)  21)

18)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 15  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
19)
L'art. 5, comma 2, è stato abrogato dall'art. 2, comma 16  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
20)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4, e successivamente integrato dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.
21)
L'art. 5, comma 3, è stato abrogato dall'art. 2, comma 17  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 6

(1) La gestione dell'Area funzionale bacini montani è affidata a un direttore, di seguito denominato direttore d'area,  nominato dalla Giunta provinciale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica con qualifica non inferiore ad ispettore capo. 22)

(2) Il direttore d'area ha i seguenti compiti: 23)

  1. 24)
  2. predisporre il programma dei lavori di cui agli articoli 1, 2 e 5, da sottoporre all'approvazione del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile e della Giunta provinciale, e provvedere alla redazione dei progetti; 25)
  3. eseguire in economia, con i fondi messi a disposizione, le opere previste dai progetti di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, nonché tutti i servizi e acquisti che il funzionamento dell'Agenzia per la Protezione civile richiede e che vengono fissati di volta in volta dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile; possono pure eseguirsi in economia, ai sensi dell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, gli studi e i rilevamenti per la compilazione dei progetti e la redazione dei progetti stessi, nonché i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche e sul demanio idrico o delle rispettive ordinanze; 26)
  4. provvedere alla direzione dei lavori di sistemazione appaltati dall'Amministrazione provinciale;
  5. pronunciarsi in ordine alle domande di concessione, di cui all'articolo 21 della presente legge;
  6. vigilare l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui alle lettere c) e d). 27)
  7. 28)

(3)  29) 

(4)  30)

22)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 18  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
23)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 19  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
24)
La lettera a) dell'art. 6, comma 2, è stata abrogata dall'art. 2, comma 20  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
25)
La lettera b)  dell'art. 6, comma 2 è stata  prima modificata dall'art. 8 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, e successivamente così sostituita dall'art. 2, comma 21 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
26)
La lettera c)  dell'art. 6, comma 2, è stata prima sostituita dall'art. 5 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, poi modificato dall'art. 8 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 16, comma 2 del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e dall'art. 2, comma 22 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
27)
La lettera f) dell'art. 6, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 23  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
28)
La lettera g) è stata abrogata dall'art. 2, comma 25 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
29)
L'art. 6, comma 3, è stato  prima modificato dall'art. 5 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 26 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
30)
L'art. 6, comma 4 è stato abrogato dall'art. 2, comma 26 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 731)

31)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
3)
La rubrica del capo I è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

II. Opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo - loro esecuzione

Art. 8   

(1)  Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo comprendono:

  1. opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa e conservazione delle sponde e la regolarizzazione del profilo;
  2. opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi d'acqua;
  3. opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, a difesa degli abitati, rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido; strade di servizio, officine meccaniche e magazzini di deposito con alloggi di servizio necessari per la funzionalità dell'Agenzia per la Protezione civile;  32)
  4. lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli alvei al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti per mantenere una sufficiente sezione di deflusso e per ottenere il buon regime delle acque pubbliche;
  5. opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, e di competenza provinciale;
  6. opere per la laminazione delle piene; 33)
  7. stazioni di misura e opere incluse nei progetti di cui alle lettere precedenti e necessarie al monitoraggio meteorologico e idrologico ai fini della protezione civile. Le stazioni di misura dei livelli idrometrici devono essere realizzate secondo le direttive fornite dall’ufficio provinciale competente in materia di idrologia e appartengono al demanio idrico ai sensi dell’articolo 14. 34)

(2)  Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni provinciali competenti per lavori pubblici nonché la facoltà della Giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34  l'Agenzia per la Protezione civile  può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad impedire o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse pubblico. 35) 

(3)  I progetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, i lavori previsti dal successivo articolo 11, nonché i lavori forestali eseguiti in economia ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, non sono sottoposti all'esame della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui alla legge provinciale 11 giugno 1972, n. 14, nè ad alcuna autorizzazione paesaggistica o urbanistica, fatta eccezione per i magazzini di deposito con alloggi di servizio e officine meccaniche, nonché per le nuove grandi inalveazioni non considerate di somma urgenza ai sensi dell'articolo 11, le quali comunque devono essere conformi alle previsioni del piano urbanistico comunale, né a qualsiasi altro esame o nullaosta prescritto dalle vigenti norme provinciali o regionali, ad esclusione del parere tecnico-economico previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21.36) 

(4)  L'approvazione dei progetti delle opere suddette da parte della Giunta provinciale o dell'Assessore competente comporta a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità anche al fine dell'applicazione delle norme sulla espropriazione per pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, di cui alla parte II della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(5)  Il prelevamento di materiale sassoso, necessario per l'esecuzione in economia dei lavori di cui alla presente legge e dichiarati urgenti ed indifferibili, non è soggetto alla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, purché venga previsto nel progetto rispettivamente nel verbale di pronto intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. 37)

(6)   Al fine di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, l’Agenzia per la Protezione civile è autorizzata a eseguire interventi in amministrazione diretta, per importi non superiori a 500.000,00 euro per singolo contratto, finalizzati alla sistemazione del territorio all’interno di aree con grado di rischio rilevante, previamente individuate in un apposito piano approvato dalla Giunta provinciale.  38)

32)
La lettera c), dell'art. 8, comma 1, è stata  prima modificata dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente dall'art. 2, comma 27 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
33)
La lettera f) dell’art. 8, comma 1, e stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 1.
34)
La lettera g) dell’art. 8, comma 1, e stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così sostituita dall’art. 18, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
35)
L'art. 8, comma 2, è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, successivamente sostituito dall'art. 22 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, ed infine così modificato dall'art. 2, comma 28 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
36)
Comma inserito dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
37)
L’art. 8, comma 5, e stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 1.
38)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.

Art. 9

(1)  I progetti relativi alle opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo da eseguirsi in economia sono costituiti da:

  1. una corografia ed una planimetria in scala adeguata, sia del bacino che delle zone di intervento;
  2. un profilo longitudinale con l'indicazione delle opere e del profilo di compensazione, ove necessario;
  3. una rappresentazione sommaria delle opere;
  4. un computo metrico-estimativo delle opere;
  5. una relazione illustrativa.

Art. 9/bis

(1) La progettazione delle opere e la direzione dei lavori sono eseguite dall’Area funzionale bacini montani o vengono affidate, in casi di particolare necessità, a privati professionisti iscritti ai relativi albi. 39)

(2)  L'incarico ai liberi professionisti viene conferito dal direttore dell'Agenzia per la protezione civile, su proposta del direttore d'area, con appositi disciplinari contenenti le caratteristiche delle singole opere.  40)

(3) 41) 42)

39)
L'art. 9/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 29 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
40)
L'art. 9/bis, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 3, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 31 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
41)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
42)
L'art. 9/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 16, comma 4, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 10

(1)  Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile: 43)

  1. si avvale del personale impiegatizio dell'amministrazione nel numero proporzionato alle esigenze e del ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale;
  2. assume personale operaio con contratto di diritto privato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini o, per i lavori di forestazione di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, lavoratori agricoli prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22;44)
  3. può stipulare, nell'esercizio delle sue funzioni, convenzioni e costituire rapporti impegnando l'Amministrazione provinciale.

(2)  In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione al direttore d'area. 45)

(3)  Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dal direttore d'area  nella relazione finale. 46)

43)
L'art. 10, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 32 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
44)
La lettera b) è stata integrata dall'art. 8 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
45)
L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 33 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
46)
L'art. 10, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 34 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 11

(1)  Nel caso si rendessero necessari i lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, in circostanze di somma urgenza nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione, un funzionario dell'Area funzionale bacini montani  compilerà un verbale in cui descriverà in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché i modi per ripararli e approssimativamente l'importo necessario. 47)

(2) Il direttore d'area, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia per la protezine civile, dispone l'inizio e le modalità dei lavori.  48)

(3)  Qualora un'opera iniziata d'urgenza non venisse approvata nella successiva seduta della Giunta provinciale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese sostenute per la parte eseguita.

(4)  Gli interventi e le opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

(5)  Gli interventi preventivi devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.49) 

47)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 35 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
48)
L'art. 11, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 5, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 36 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
49)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.

Art. 12

(1)  Dopo l'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, il direttore d'area  presenta al direttore dell'Agenzia per la protezione civile  la contabilità finale per il collaudo. Il direttore dell'Agenzia per la protezione civile, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, nomina il collaudatore fissando un termine per la presentazione del certificato di collaudo.  50)

(2)  Il collaudatore che viene scelto tra il personale, competente in materia, provinciale, regionale o statale, anche se collocato a riposo, o fra liberi professionisti iscritti negli appositi albi, oltre che provvedere all'operazione del collaudo, verifica anche le eventuali variazioni qualitative o quantitative apportate al progetto.

(3) 51) 

(4)  L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sull'efficienza delle opere e sulla situazione idrogeologica nelle immediate vicinanze. 52)  

(5)  L'atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, nonché il verbale di forza maggiore di cui all'articolo 13, costituiscono titolo di regolarità amministrativa per le somme gestite nell'ambito dell'Agenzia per la Protezione civile. 53) 

(6)  La normativa di cui al presente articolo si applica altresì a tutti i progetti non collaudati per i quali il direttore dell'Agenzia per la protezione civile  non abbia ancora provveduto alla nomina del collaudatore. 54)

50)
L'art. 12, comma 1, è stato primamodificato dall'art. 16, comma 6, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 37 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
51)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
52)
L'art. 12, comma 4, è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11.
53)
L'art. 12, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 38 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
54)
L'art. 12, comma 6, è stato così modificato dall'art. 16, comma 7, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 13

(1)  Il direttore dei lavori è tenuto a presentare al direttore d'area  per ogni progetto ultimato: 55)

  1. la relazione finale;
  2. il libretto delle misure;
  3. lo stato finale dei lavori.

(2)  La relazione finale redatta dal direttore dei lavori esporrà la condotta dei lavori eseguiti, nonché i dati significativi di importanza tecnica.

(3)  Lo stato finale dei lavori riassumerà le quantità eseguite ed i relativi costi unitari.

(4)  Qualora nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'emissione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione siano avvenuti danni di forza maggiore ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori determina l'entità dei relativi danni con apposito verbale indicando le loro cause e conseguenze. Dette circostanze sono soggette alla conferma del direttore  d'area e del direttore dell'Agenzia per la Protezione civile  e le spese sostenute per le opere danneggiate non vengono più sottoposte a collaudo. 56) 

55)
L'art. 13, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 39 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
56)
L'art. 13, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 40 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

III. Demanio idrico provinciale e sua tutela

Art. 14    delibera sentenza

(1)  Il demanio idrico provinciale, passato alla Provincia autonoma di Bolzano  con D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115,  è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture accessorie e di servizio.

(2)  Esso comprende:

  1. per i corsi d'acqua:
    1. l'alveo, il greto e le sponde;
    2. gli argini, i terrapieni, le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio. Se mancano le opere di cui sopra, il limite demaniale dei corsi è dato dal livello di piena normale e per i corsi d'acqua aventi carattere torrentizio dal livello di piena straordinaria;
  2. per i laghi:
    1. l'alveo, le sponde, le spiagge;
    2. gli argini, i terrapieni e le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio;
  3. le altre opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo con le relative strutture accessorie e di servizio anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi; fra tali opere sono comprese quelle per la stabile correzione dei corsi d'acqua e dei laghi, per la sistemazione dei terreni sui versanti, i paravalanghe, le officine, i cantieri permanenti, i magazzini di deposito, gli alloggi di servizio e le opere idrauliche in genere. 57)

(3)  Ai soli fini degli interventi sistematori o dell'esercizio della polizia idraulica la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare, in deroga alla procedura di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, elenchi suppletivi o correttivi delle acque pubbliche tendenti ad inserire nuovi corsi d'acqua aventi carattere torrentizio o ad escludere acque irrilevanti ai fini idraulici.57) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999 - Öffentliches Wassergut - Voraussetzungen für Entdemanialisierung
57)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 14/bis   delibera sentenza

(1)  La proprietà dei beni del demanio idrico provinciale viene accertata con decreto del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell’Agenzia per la protezione civile oppure acquistata o espropriata con altro titolo idoneo previsto dalle leggi. 58)

(2)  Il decreto dovrà precisare che la demanialità ha carattere originario. 59)

(3)  Esso sarà notificato ai proprietari tavolari di superfici che vengono dichiarate di pertinenza del demanio idrico provinciale, con l'indicazione dell'ufficio in cui potranno prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici relativi.

(4)  Il decreto dovrà pure contenere l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione all’Agenzia per la protezione civile entro 30 giorni dalla notifica. 60)

(5)  Tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte III, con l'indicazione dell'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione, da chi non sia stato notificato direttamente all'Agenzia per la protezione civile  entro 30 giorni dalla pubblicazione. 61)

(6) L'Agenzia per la protezione civile  si dovrà pronunciare sulle opposizioni nei successive 60 giorni con provvedimento definitivo. 62)

(7)  Qualora l'opposizione contestasse in tutto o in parte il titolo di acquisto sotto il profilo originario, l’Agenzia per la protezione civile potrà nel provvedimento definitivo riconoscere il diritto all'indennizzo, da fissare ai sensi dellalegge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,  e successive modifiche, limitatamente a quella parte non riconosciuta acquistata a titolo originario e impegnare contemporaneamente la relativa spesa qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità. 63)

(8)  Qualora dalle opere di regolazione derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non occupato, questo vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità.

[(9)  I provvedimenti definitivi del Presidente della giunta provinciale o della Giunta provinciale sono titoli per l'intavolazione della proprietà a nome della Provincia.]  64)

(10)  I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi. 65)   66)

(11)  Qualora per la realizzazione o il mantenimento delle opere di cui alla presente legge si renda necessaria la costituzione di altri diritti demaniali su beni altrui ai sensi dell'articolo 825 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti ed in caso di esproprio o di occupazione d'urgenza, le norme della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.67) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988 - Provvedimento di accertamento della demanialità - Non costituisce titolo idoneo per l'intavolazione del bene
58)
L'art. 14/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
59)
L'art. 14/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
60)
L'art. 14/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 19, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
61)
L'art. 14/bis, comma 5, è stato così modificato dall'art. 19, commi 4 e 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
62)
L'art. 14/bis, comma 6, è stato così modificato dall'art. 19, comma 6, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
63)
L'art. 14/bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 19, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
64)
Con sentenza n. 646 del 9 giugno 1988 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale del nono comma di questo articolo.
65)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16;
66)
L'art. 14/bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
67)
L'art. 14/bis, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 19, comma 8, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 15  

(1)  È fatto divieto di depositare ed abbandonare materiale di qualsiasi specie sui terreni demaniali (demanio idrico provinciale) sia nell'alveo che sulle sponde, salva la richiesta di autorizzazione fatta all'Amministrazione provinciale.

(2)  Il divieto di cui al precedente comma è esteso altresì ai terreni non demaniali circostanti per una fascia di metri 5, fatte salve le esigenze agricolo-forestali.

(3)  L'edificazione è vietata a distanza minore di 10 metri dal limite del demanio idrico. Con riguardo ad esigenze di difesa del suolo o urbanistiche nei piani urbanistici, può essere stabilita anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, una distanza maggiore o minore, previo parere favorevole in sede di esame della commissione urbanistica provinciale da parte del rappresentante dell'Agenzia per la Protezione civile. 68)

(4)  Per le derivazioni dei corsi d'acqua ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche e integrazioni, si può prescindere dalle distanze minime di cui ai commi precedenti.69) 

(5)  Nella fascia di rispetto di cui al terzo comma è consentita, previa autorizzazione dell'assessore competente, la riduzione della distanza minima prescritta, nel caso di ricostruzione e/o ampliamento di costruzioni esistenti.70) 

(6)  In caso di argini utilizzabili per strade pubbliche e private, su domanda delle amministrazioni o delle persone interessate, l'assessore competente può autorizzare la costruzione e l'uso delle stesse.71) 

68)
L'art. 15, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 41 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
69)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
70)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente sostituito dall'art. 22 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
71)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 16

(1)  È fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo o uso chiedere all'Agenzia per la Protezione civile  l'autorizzazione e le modalità ritenute opportune per lo scarico ogni qualvolta questo si rendesse necessario, per prevenire ed evitare danni ai corsi d'acqua del demanio idrico, attribuito alla Provincia a norma dell'articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. La Provincia si attiene alle direttive, di cui all'articolo 7, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 381/1974. 72)

72)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 42 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 17     delibera sentenza

(1) 73) 

(2)  I terreni appartenenti al demanio idrico provinciale e non più utilizzabili ai fini idraulici e che non sono di interesse naturalistico o paesaggistico, sono sdemanializzati su richiesta dell'Agenzia per la Protezione civile  con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura. Tale parere viene espresso in ordine agli eventuali valori naturalistici ed ambientali dei terreni in questione, ad esclusione delle aree già destinate urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, o per opere ed impianti di interesse pubblico. La Giunta provinciale, qualora riconosca apprezzabili detti valori, può affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2la gestione di detti terreni all'assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio e della natura. 74) 

(3)  Tale decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)  Il Presidente della giunta provinciale provvederà a richiedere le necessarie variazioni nel libro fondiario.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999 - Öffentliches Wassergut - Voraussetzungen für Entdemanialisierung
73)
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 14 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
74)
L'art. 17, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 43 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 2.

Art. 18

(1)  I terreni sdemanializzati ai sensi dell'articolo 17 possono essere ceduti a titolo gratuito ai proprietari che, a causa di interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, abbiano subito perdite di terreno, sempre che non indennizzate.

(2)  La cessione di cui al comma 1 non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia sui masi chiusi.

(3)  I terreni di cui al comma 1 sono ceduti in proporzione alle perdite subite, tenendosi conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio speciale e immediato arrecato alla restante proprietà, e di cui all'articolo 14/bis, comma 8. L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro. La relativa stima è redatta dall'Agenzia per la Protezione civile. I contratti di cessione dei terreni sdemanializzati sono stipulati dall'assessore provinciale competente, previa autorizzazione della Giunta provinciale. 75)  76)

75)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 2 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.
76)
L'art. 18, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 44 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 19

(1)  L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, regolarmente approvati, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali per eventuali danni verrà corrisposto un equo indennizzo, stimato dall'Ispettorato dell'agricoltura o delle foreste.77) 

77)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.

Art. 20

(1)  I proprietari frontisti hanno il diritto di munire le proprie sponde di opere che non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento al loro libero deflusso, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in genere ai diritti di terzi.

(2)  Tali opere devono essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia  per la Protezione civile  previa presentazione di regolare progetto, quando si tratta di opere che interessino il regime del corso d'acqua e quando si tratta di costruire muri d'argine. 78)

78)
L'art. 20, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 45 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

IV. Concessioni di beni del demanio idrico provinciale

Art. 21  

(1)  Le concessioni relative all'estrazione di materiale dai fiumi, torrenti e rivi vengono rilasciate dall'Assessorato ed hanno scadenza annuale, mentre le concessioni relative all'affitto di terreni e le concessioni di attraversamento del demanio idrico provinciale, rilasciate dallo stesso Assessorato, hanno una durata maggiore, disciplinata con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dalla Giunta provinciale.

(2)  Il disciplinare allegato alla concessione ne specifica, per ogni caso, la durata e il rispettivo canone, le modalità di uso, le cautele necessarie per la tutela dell'ambiente ed il ripristino dopo l'effettuazione dei lavori.

Art. 21/bis

(1) La Giunta provinciale, o per sua delega l'assessore provinciale competente in materia, può concedere il diritto di superficie su aree del demanio idrico, compatibilmente con il buon regime delle acque, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché di altre opere soggette all'iscrizione al catasto edilizio urbano, per una durata massima di trenta anni, salvo rinnovo.79)

79)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

Art. 22

(1)  I depositi cauzionali delle concessioni vengono determinati come segue:

  1. nella misura non inferiore al canone per l'estrazione di materiale del demanio idrico;
  2. nella misura non inferiore ad un'annualità per concessioni riguardanti gli attraversamenti, l'affitto o l'occupazione di terreno demaniale se la concessione comporta l'esecuzione di lavori.

(2) Il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile  può subordinare le altre autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale quando le opere o i lavori siano reputati tali da poter arrecare danni o pregiudizi al demanio idrico. Le cauzioni verranno fissate in base all'entità dei lavori e all'ammontare del danno che può derivare alle opere e alle loro pertinenze. 80)

(3)  Detti depositi verranno versati alla tesoreria provinciale. Il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile  è autorizzato allo svincolo della cauzione, anche nei casi in cui essa sia stata versata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, solo dopo che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi inerenti la concessione. 81)

(4)  Quando le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale, al posto della cauzione può essere trattenuto dal contributo l'importo corrispondente al valore della cauzione stessa.

(5)  In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26 della presente legge, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile. 82)

(6)  Verificatosi il caso di esecuzione d'ufficio, la somma concretamente necessaria è risultante da apposita perizia effettuata da un funzionario dell'Agenzia per la Protezione civile, è prelevata con provvedimento del direttore dell'Agenzia dal deposito cauzionale. 83)

(7)  Qualora non sia stato effettuato un deposito cauzionale o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.84) 

80)
L'art. 22, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 46dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
81)
L'art. 22, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 48dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
82)
L'art. 22, comma 5, è stato così modificato dall'art. 2, comma 49 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
83)
L'art. 22, comma 6, è stato così modificato dall'art. 2, comma 50dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
84)
L'art. 22 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 23

(1)  I versamenti delle spese di istruttoria e del canone sono da effettuarsi alla tesoreria provinciale e sono introitati su appositi capitoli del bilancio provinciale.

Art. 24

(1)  Sono a carico del titolare concessionario le spese di istruttoria, copia degli atti, carte legali e simili dipendenti dalla concessione. Dette spese possono essere stabilite anche in misura forfettaria con deliberazione della Giunta provinciale, per i tipi di concessione.

Art. 25   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale determinerà con propria deliberazione i canoni da applicare per le concessioni attinenti al demanio idrico secondo procedure e norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(2)  La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione aggiornamenti periodici dei canoni stessi.

(3)  Le infrastrutture agrarie e forestali sono esenti dal canone, ai sensi dell'articolo 200 del T.U. per la finanza locale R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

massimeDelibera 25 gennaio 2022, n. 44 - Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49 e ridefinizione dei canoni di concessione attinenti al demanio idrico

V. Sanzioni amministrative

Art. 26   delibera sentenza

(1)  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare ghiaia, sabbia, ciottoli o altro materiale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 432 a Euro 4.315; il trasgressore soggiace inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato; 85)
  2. chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 432 a Euro 4.315. Se uno di questi fatti è commesso entro le fascie di rispetto, la sanzione pecuniaria è diminuita della metà; 85) 
  3. chiunque abusivamente occupi terreni appartenenti al demanio idrico provinciale o lì attraversi con ponti, funivie, linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste da sci e simili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 219 a Euro 2.157; 85) 
  4. chiunque abusivamente tagli o danneggi le piante sul demanio idrico provinciale ovvero transiti o eserciti il pascolo sulle sponde e sugli argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 86 a Euro 432; 85) 
  5. chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse dagli organi competenti nell'ambito della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 432 a Euro 4.315; 85) 
  6. chiunque non osservi le prescrizioni generali o speciali delle concessioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 86 a Euro 863; 85) 
  7. chiunque rimuova e alteri i termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a Euro 432 per ogni termine rimosso o alterato; 85) 
  8. chiunque con propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di uno straripamento, di un'inondazione, di un indebolimento o rottura di un'opera o struttura idraulica, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.726 a Euro 17.260; 85) 
  9. ogni altra opera o attività di cui agli articoli 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 219 a Euro 2.157. 85) 

(2)  Il trasgressore è tenuto al ripristino, a proprie spese, dello stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al demanio idrico provinciale.

(3)  Se il trasgressore non ottempera alla relativa ordinanza entro il termine prefissato, può essere provveduto d'ufficio.

(4)  Nei casi in cui una trasgressione sia di particolare gravità, potrà essere disposto, ai sensi dell'articolo 11, l'immediato ripristino d'ufficio dello stato precedente, fatto salvo l'obbligo di procedere ove possibile, all'accertamento dei responsabili per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle spese sostenute.

(5)  Alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Agenzia per la Protezione civile, mediante esecuzione forzata in osservanza delle norme del T.U. approvato con decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla riscossione coatta delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. 86)

(6)  Per l'accertamento delle trasgressioni e le applicazioni delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.87) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998 - Übertretung von wasserpolizeilichen Vorschriften - Einspruch gegen Bußgeldbescheide - ordentliches Gericht
85)
Gli importi sono stati così sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
86)
L'art. 26, comma 5, è stato così modificato dall'art. 2, comma 52dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
87)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11; il comma 5 è stato successivamente modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 27

(1) (2) 88) 

(3)  Qualora la contestazione sia fatta a più persone, esecutori e mandanti, questi sono solidalmente tenuti al pagamento della somma.

88)
I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 2889)

89)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9. 

Art. 29

(1)  Le somme riscosse ai sensi degli articoli 27 e 28 verranno introitate nel bilancio della Provincia attraverso la tesoreria provinciale.

VI. Norme transitorie e finali

Art. 30 90)

90)
L'art. 30 è stato abrogato dall'art. 2, comma 53 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 31 91)

91)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 2, comma 53 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 32

(1)  Gli effetti della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, cessano la loro efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

(1)  Per l'esecuzione della presente legge sono utilizzati i fondi stanziati annualmente nei bilanci della Provincia in base alle vigenti disposizioni di spesa.

Art. 34

(1)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.