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a) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 7 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi)  

(1)  Con riferimento all'indice di ampliamento calcolato ai sensi dell'articolo 8 ed alla classificazione progettata ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorda di piano dell'esercizio di cui all'allegato D. Esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 8 con 22 metri quadrati. Esercizi con fino a due stelle possono costruire un'ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 8 con otto metri quadrati.

(2)  Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ivi comprese le superfici relative al settore ricettivo, agli ambienti per la ristorazione compresi la preparazione e il magazzinaggio, alle sale per conferenze, al reparto di cura, alla piscina coperta, agli alloggi per collaboratori e all'alloggio di servizio. L'alloggio di servizio non può superare i 160 metri quadrati di superficie utile.

(2/bis)  Fermi restando i requisiti soggettivi e le necessarie autorizzazioni, gli ambienti per la somministrazione di pasti e bevande, le sale per conferenze, il reparto di cura e le piscine possono essere frequentati anche dai non alloggiati. 3)

(3)  In aggiunta alle superfici lorde di piano realizzabili ai sensi del comma 1, può essere realizzato un garage ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage così calcolato può essere aumentato di una quota del 20 per cento da destinare al personale.

(4)  La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo e qualitativo è rilasciata previo parere positivo da parte della Ripartizione provinciale Turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali per la classificazione di cui all'articolo 33 della disciplina sugli esercizi pubblici indicata nella domanda di concessione.

3)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 maggio 2012, n. 14.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 55
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Numero complessivo di letti esistenti)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del numero dei posti letto)   
ActionActionArt. 4 (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)  
ActionActionArt. 5 (Indici di edificazione in zone edificabili)  
ActionActionArt. 6 (Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili)
ActionActionArt. 7 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi)  
ActionActionArt. 8 (Indice di ampliamento)
ActionActionArt. 9 (Zone per strutture turistiche)  
ActionActionArt. 10 (Edifici sottoposti a tutela storico-artistica)
ActionActionArt. 11 (Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande)
ActionActionArt. 12 (Campeggi)
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ActionActionArt. 14 (Norma transitoria)
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