In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 4 (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)  

(1)  Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati.

(2)  Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali:

  1. i comuni o le frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nei comuni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nonché di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno, alla data del 31 dicembre 2001;
  2. i comuni e le frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2001;
  3. i comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento è classificata come zona obiettivo 2.

(3)  Le zone turistiche fortemente sviluppate sono indicate nell'allegato B. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali quei comuni che hanno più di 2.500 posti letto alla data del 31 dicembre 2001 e:

  1. con un rapporto letti per abitanti superiore a due e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 75, oppure
  2. con un rapporto letti per abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 110, oppure
  3. con un rapporto letti per abitanti superiore a 0,9 e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 350.

(4)  Le zone turistiche sviluppate sono indicate nell'allegato C. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali tutti i restanti comuni o frazioni.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionM
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 55
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Numero complessivo di letti esistenti)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del numero dei posti letto)   
ActionActionArt. 4 (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)  
ActionActionArt. 5 (Indici di edificazione in zone edificabili)  
ActionActionArt. 6 (Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili)
ActionActionArt. 7 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi)  
ActionActionArt. 8 (Indice di ampliamento)
ActionActionArt. 9 (Zone per strutture turistiche)  
ActionActionArt. 10 (Edifici sottoposti a tutela storico-artistica)
ActionActionArt. 11 (Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande)
ActionActionArt. 12 (Campeggi)
ActionActionArt. 13 (Comunicazione dati)
ActionActionArt. 14 (Norma transitoria)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione di norme)
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2019, n. 11
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 17 marzo 2022, n. 8
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico