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a) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 5 (Indici di edificazione in zone edificabili)  

(1)  Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli articoli 7, 10 e 11, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni:

  1. altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite all'altezza sono incomplete, vale l'altezza dell'edificio prescritta dal piano urbanistico. In ogni caso può essere mantenuta o raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente. Qualora ciò comporti il superamento dell'altezza prescritta dal piano urbanistico o dal piano di attuazione, deve essere osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà;
  2. superficie coperta: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso la superficie coperta esistente;
  3. distanza dal confine: la distanza indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;
  4. distanza dai fabbricati: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;
  5. distanze dalle strade pubbliche: edifici in fregio a strade o piazze pubbliche devono mantenere dai confini di zona rispettivamente dagli edifici prospicienti le distanze indicate nel piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite alla distanza dai fabbricati sono incomplete, l'ampliamento può essere effettuato osservando l'allineamento esistente. Qualora ciò comporti distanze inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico, deve essere osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti. 2)

(2)  Per gli esercizi i cui edifici sono siti nella zona edificabile e la cui area di pertinenza si estende ad un'adiacente zona non soggetta ad esproprio, l'ampliamento può essere effettuato nell'ambito dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile anche in deroga alla zonizzazione. Per motivi di sicurezza di traffico in caso di strade pubbliche può essere prescritto un sotto- o sovrappasso.

2)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2008, n. 24.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 55
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Numero complessivo di letti esistenti)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del numero dei posti letto)   
ActionActionArt. 4 (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)  
ActionActionArt. 5 (Indici di edificazione in zone edificabili)  
ActionActionArt. 6 (Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili)
ActionActionArt. 7 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi)  
ActionActionArt. 8 (Indice di ampliamento)
ActionActionArt. 9 (Zone per strutture turistiche)  
ActionActionArt. 10 (Edifici sottoposti a tutela storico-artistica)
ActionActionArt. 11 (Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande)
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