(1) La superficie lorda di piano totale degli esercizi ricettivi che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno usufruito delle possibilità di ampliamento qualitativo o quantitativo previste dalla legge urbanistica provinciale e dal decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, non può superare la superficie lorda di piano massima calcolata in base agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.