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a) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 551)
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 11 (Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande)

(1)  Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 3 della disciplina sugli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono essere ampliati per il miglioramento qualitativo. Il numero degli esistenti posti a sedere si ottiene dividendo la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda di piano pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.

(2)  Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui agli articoli 2 e 4 della disciplina degli esercizi pubblici esistenti il 1° gennaio 2000 possono essere ampliati in misura del 50 per cento della superficie lorda di piano al fine di migliorare la qualità dell'esercizio.

(3)  Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per quelli di somministrazione di bevande già ampliati in forza della legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21, nel calcolo della superficie lorda ora ammessa va detratta la relativa superficie di ampliamento.

(4)  Nelle superfici lorde di piano calcolate in base ai commi 1 e 2 non sono comprese le superfici per l'alloggio di servizio nella misura di 110 metri quadrati di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell'alloggio di servizio può essere aumentata di 50 metri quadrati di superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde di piano.

(5)  Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono realizzare, nell'ambito della superficie lorda di piano massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4, letti per i collaboratori nella misura di un letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.

(6)  Il vincolo di destinazione di cui all'articolo 29, comma 6, e articolo 107, comma 11, della legge urbanistica provinciale si applica agli esercizi pubblici ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della disciplina sugli esercizi pubblici che presentano la domanda di concessione per ampliamento qualitativo dopo il 1° agosto 2007.

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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia18 ottobre 2007, n. 55
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Numero complessivo di letti esistenti)
ActionActionArt. 3 (Calcolo del numero dei posti letto)   
ActionActionArt. 4 (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)  
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ActionActionArt. 7 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi)  
ActionActionArt. 8 (Indice di ampliamento)
ActionActionArt. 9 (Zone per strutture turistiche)  
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ActionActionArt. 11 (Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande)
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