(1) Per gli esercizi ricettivi, per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per gli esercizi di somministrazione di bevande esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco valgono, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 11 sulla superficie lorda di piano, le prescrizioni sulle distanze e sulle altezze degli edifici stabilite nelle norme di attuazione al piano urbanistico. In ogni caso può essere mantenuta ovvero raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente purchè sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà e in fregio a strade o piazze pubbliche l'ampliamento venga effettuato osservando l'allineamento esistente e venga osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 112 della legge urbanistica provinciale.
(2) In caso di ampliamento quantitativo solo il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile può essere edificata, anche in deroga alla zonizzazione.