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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 8/quater (Valutazione della situazione economica per le prestazioni di terzo livello)

(1) Ai fini dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge, la situazione economica del nucleo familiare è valutata come previsto dall’articolo 8/bis del presente regolamento.

(2) Ai fini della valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di fatto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, della legge, e ai fini del calcolo dell’entità del sussidio di emergenza ai sensi dell’articolo 38 della legge, si considera la situazione economica media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda. A tal fine, oltre ai dati relativi al reddito di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono rilevate tutte le entrate degli ultimi tre mesi, ancorché fiscalmente non rilevanti.

(3) Le seguenti entrate non sono considerate nel calcolo del reddito per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR) riferito a periodi lavorativi superiori a un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;
  3. l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
  5. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

(4) In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate di cui al comma 2 del presente articolo vanno detratti i seguenti importi, relativi agli ultimi tre mesi:

  1. le spese mediche di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;
  2. altre spese documentate sostenute dalla famiglia, legate alla particolare situazione di necessità;
  3. un importo pari al 150 per cento del fabbisogno mensile del nucleo familiare. Quest’ultimo è calcolato in proporzione al fabbisogno annuale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

(5) Per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, il patrimonio del nucleo familiare di fatto è valutato ai sensi delle seguenti disposizioni:

  1. il patrimonio mobiliare è valutato con riferimento alla giacenza media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare di fatto è detratta una franchigia di importo pari a euro 2.500,00 per ciascun componente del nucleo;
  4. il patrimonio immobiliare è rilevato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda ed è valutato al 20 per cento.

(6) Ai fini della valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti del nucleo familiare di fatto sono così calcolati:

  1. il 100 per cento delle entrate e del patrimonio del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto, salvo quanto previsto alla lettera b);
  2. il 60 per cento delle entrate e del patrimonio dei discendenti del richiedente e dei discendenti del coniuge o partner dello stesso.

(7) L’entità del sussidio di emergenza è determinata, nei limiti previsti dall’articolo 38 della legge, sulla base della differenza tra l’ammontare della rata mensile del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o il recupero dell’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche, e la situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto, calcolata come previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

(8) Il sussidio di emergenza di cui all’articolo 38 della legge può comprendere anche l’importo a copertura delle rate arretrate dei mutui stipulati per l’acquisto, la costruzione o il recupero dell’abitazione principale. 27)

27)
L'art. 8/quater stato inserito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
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