(1) Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario la superficie convenzionale è ricavata dalle superfici indicate all'articolo 2, comma 1. Qualora non vi sia la cantina, possono essere considerati i ripostigli nel sottotetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i).
(2) Perché un'abitazione sia riconosciuta come abitazione popolare agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, la somma delle superfici accessorie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) non può essere superiore alla superficie utile dell'abitazione stessa.
(3) In caso di abitazioni con una superficie abitabile inferiore a 70 metriquadri si può prescindere dalle limitazioni del comma 2.
(4) In caso di ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero di abitazioni esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione, non trova applicazione la limitazione contenuta al comma 2.
(5) Agli effetti del calcolo dell'importo del mutuo massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 55 della legge, la superficie convenzionale dell'abitazione popolare è fissata a 160 metriquadri.
(6) La norma sulle superfici accessorie di cui al comma 2 si applica per le abitazioni per le quali la concessione edilizia viene richiesta decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.