(1) In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono stabiliti i livelli di valutazione delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
(2) Sono prestazioni di primo livello:
(3) Sono prestazioni di terzo livello gli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge. 10)