(1) Agli effetti dell’articolo 45, comma 1, lettera e), della legge, il nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, senza tenere conto del patrimonio e senza l’applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. 25)
(2) A causa degli effetti economici e finanziari della crisi causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per le domande presentate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, ai soli fini dell’articolo 45, comma 1, lettera e), della legge, il reddito netto è calcolato in base alla sola DURP del 2019, qualora tale reddito netto sia superiore al reddito medio netto calcolato in base alle DURP degli ultimi due anni di riferimento ai sensi dell’articolo 8/bis, comma 1. 26)