(1) Agli effetti dell'articolo 62, comma 5, della legge, il valore convenzionale di un'abitazione si ricava dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 2. L'importo così calcolato viene aumentato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, nella misura del 30 per cento per il costo dell'area. L'inicidenza degli oneri di urbanizzazione viene riconosciuta nella misura stabilita dai rispettivi regolamenti comunali.