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c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore) 9)

(1) Dopo l’elezione del/della Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, i/le due Vicepresidenti. Questi/ queste devono appartenere ai due gruppi linguistici diversi da quello del/ della Presidente. Il Consiglio elegge i/le due Vicepresidenti separatamente per ciascuno dei gruppi linguistici interessati, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 6, commi 3, 4 e 4/bis. Ove nessun consigliere/nessuna consigliera di un gruppo linguistico interessato risulti disponibile all’elezione, si procede alla stessa non appena tale indisponibilità sia venuta meno; l’elezione così effettuata è valida fino alla scadenza del periodo di trenta mesi in corso. 10)

(2) Dopo l’elezione dei/delle Vicepresidenti, il Consiglio elegge fra i suoi componenti tre segretari questori/segretarie questore. Un segretario questore/Una segretaria questore appartiene all’opposizione, a meno che l’opposizione non sia già rappresentata nell’Ufficio di Presidenza nelle cariche, rispettivamente, di Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale ovvero in entrambe le cariche di Vicepresidente. Esso/essa viene proposto/proposta da consiglieri/consigliere dell’opposizione. I restanti segretari questori/le restanti segretarie questore appartengono alla maggioranza e vengono proposti/proposte da consiglieri/consigliere della maggioranza. 11)

(3) Per l’elezione del segretario questore/della segretaria questora dell’opposizione si procede a votazione separata a scrutinio segreto e ogni consigliere/a può esprimere un solo voto di preferenza. Per l’elezione dei/delle restanti due segretari questori/segretarie questore si procede a un’unica votazione a scrutinio segreto e ogni consigliere può esprimere fino a due voti di preferenza. Sono eletti/elette i consiglieri/le consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliere più anziano di età/la consigliera più anziana di età. 12)

9)
L'art. 7 è stato prima modificato dall'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale del 7 maggio 2003, n. 5, e poi dagli articoli 3, 5 e 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale del 4 maggio 2011, n. 3.
10)
L'art. 7, comma 1 è stato così modificato dall'art. 3 comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
11)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dell'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
12)
L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
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