In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale) 6)

(1) Prestato il giuramento, il Consiglio elegge fra i suoi/le sue componenti il/la Presidente, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 48/ter, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in seguito denominato ”Statuto di autonomia”. L’assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri/delle consigliere del gruppo linguistico tedesco o italiano all’elezione di un consigliere/ una consigliera appartenente al gruppo linguistico ladino deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente provvisorio/alla Presidente provvisoria prima dell’indizione dello scrutinio segreto.

(2)7)

(3) Il/La Presidente del Consiglio è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/ delle componenti del Consiglio.

(4) Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei/delle componenti del Consiglio, si procede al ballottaggio tra i due candidati/le due candidate che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto/eletta chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere/eletta la consigliera che nelle ultime elezioni provinciali ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 8)

(4/bis) Nel caso non risulti possibile effettuare alcun ballottaggio ai sensi del comma 4 - per mancanza di più consiglieri/consigliere appartenenti allo stesso gruppo linguistico o perché nel secondo scrutinio un unico consigliere/un’unica consigliera ha ottenuto voti, pur non raggiungendo la maggioranza assoluta - la proclamazione dell’eletto/dell’eletta avviene sulla base delle risultanze del secondo scrutinio.

(5) Il Presidente provvisorio/La Presidente provvisoria della seduta procede alla proclamazione dell’eletto/dell’eletta, il/la quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio.

6)
L'art. 6 è stato prima modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi dagli articoli 3 e 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
7)
L'art. 6, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
8)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionArt. 1 (Prima seduta del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 2 (Presidenza provvisoria)
ActionActionArt. 3 (Appello e giuramento dei consiglieri/delle consigliere)
ActionActionArt. 4 (Assunzione della carica di consigliere/consigliera provinciale)
ActionActionArt. 5 (Appartenenza al gruppo linguistico)
ActionActionArt. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore)
ActionActionArt. 8 (Elezioni suppletive)
ActionActionArt. 9 (Elezione del/della Presidente della Provincia)
ActionActionArt. 10 (Elezione degli assessori/delle assessore e dei/delle Vicepresidenti della Provincia)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12 (Pubblicazione dell’esito dell’elezione della Giunta)
ActionActionArt. 13 (Elezioni suppletive)
ActionActionArt. 13/bis (Dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale e surroga)
ActionActionGLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionIL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionDISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
ActionActionLE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ActionActionDISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionVOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ActionActionPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
ActionActionRELAZIONI E AUDIZIONI
ActionActionFUNZIONI DI CONTROLLO
ActionActionUSO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActiond) Legge provinciale26 giugno 2009 , n. 3
ActionActione) Legge provinciale4 febbraio 2010 , n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActiong) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActioni) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActionk) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionl) Legge provinciale 12 maggio 2023, n. 8
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico