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c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 10 (Elezione degli assessori/delle assessore e dei/delle Vicepresidenti della Provincia) 16)

(1) Entro il decimo giorno successivo alla proclamazione della sua elezione, il/la Presidente della Provincia invia al/alla Presidente del Consiglio il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale.

(2) Ricevuti il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale, il/la Presidente del Consiglio provinciale provvede a convocare il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, per procedere all'elezione dei componenti della Giunta provinciale, allegando all'avviso di convocazione il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale è composta da un massimo di otto componenti oltre al/alla Presidente della Provincia. Essa esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti. La composizione della Giunta provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in Consiglio, fatte salve le garanzie per il gruppo linguistico ladino di cui all'articolo 50, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(4) Non è rieleggibile alla carica di assessore/ assessora, se non dopo che siano trascorsi 48 mesi dalla cessazione dall'ultimo periodo di carica, colui/ colei che ha ricoperto tale carica consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni.

(5) La Giunta provinciale rispecchia nella sua composizione la proporzione dei due generi esistente nel Consiglio provinciale al momento della sua costituzione. Qualora nella composizione del Consiglio provinciale uno dei due generi sia percentualmente minoritario, nella composizione della Giunta la presenza di detto genere non può essere inferiore a quello stesso valore percentuale, con arrotondamento all'unità più prossima.

(6) Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 50 dello Statuto di autonomia, la proposta di cui al comma 1 indica i consiglieri/le consigliere o le persone che non appartengono al Consiglio chiamati/chiamate a comporre la Giunta, le rispettive competenze e, tra questi/queste, coloro che sono chiamati/chiamate alla carica di primo/prima e di secondo/seconda Vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere uno/una al gruppo linguistico tedesco e l'altro/l'altra al gruppo linguistico italiano.

(7)  Nel corso dell'eventuale dibattito che precede l'elezione dei/delle componenti della Giunta provinciale ogni consigliere/a può intervenire due volte per complessivi 15 minuti. Prima dell'elezione il/la Presidente della Provincia ha a disposizione 15 minuti per la sua presa di posizione sugli interventi dei consiglieri.

(8) Su proposta del/della Presidente della Provincia, il Consiglio elegge gli assessori/ le assessore con votazione unica, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti.

(9) Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del Consiglio, queste sono invece elette in una votazione separata con le modalità previste dall'articolo 50 dello Statuto di autonomia. Tale votazione precede quella degli altri componenti appartenenti al Consiglio.

(10) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione degli eletti/delle elette.

16)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.
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