(1) Prima di procedere alle operazioni di elezione del/della Presidente del Consiglio, il Presidente provvisorio/la Presidente provvisoria comunica al Consiglio a quale gruppo linguistico i consiglieri/le consigliere appartengono o siano aggregati, in base alla dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di elezione del Consiglio provinciale. Questa dichiarazione vale per tutta la durata della legislatura.