(1) Qualora per dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte, revoca o altra causa occorra procedere alla sostituzione di uno/una o più componenti della Giunta, il Consiglio si riunisce entro 15 giorni per procedere alle elezioni suppletive, scegliendo i nuovi/le nuove componenti fra i gruppi linguistici ai quali appartenevano i/le componenti da sostituire.
(2) Le elezioni suppletive del/della Presidente della Provincia si svolgono secondo la disciplina dell'articolo 9.
(3) Per le elezioni suppletive di uno/una o più componenti della Giunta provinciale si applica la disciplina di cui all'articolo 10.
(4) Le dimissioni del/della Presidente della Provincia e degli assessori/delle assessore sono indirizzate al/alla Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai consiglieri/alle consigliere.
(5) Il Consiglio, accettate le dimissioni, procede alle elezioni suppletive.