(1) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, le parole “, dell’esecuzione di modifiche edilizie o della distruzione di tali beni culturali,” sono sostituite dalle seguenti parole “o dell’esecuzione di modifiche edilizie di tali beni culturali,”.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
“2. I beni tecnici culturali sono impianti tecnici mobili e immobili, dispositivi e attrezzature dei settori della mobilità, dell’aviazione, dell’industria mineraria, della produzione di energia, della difesa, dell’industria, della scienza e della tecnologia domestica che hanno avuto un’influenza decisiva sullo sviluppo dell’umanità e sulla storia contemporanea.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 31 sono soppresse le parole “blue shield”.