(1) L’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:
“Art. 2 (Fondi per la finanza locale)
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:
| | | | | a) ordentlicher Fonds (Progr. 1801): | 2024 | | 201.944.107,17 | a) Fondo ordinario (Progr. 1801): |
2025 | 200.851.659,17 |
2026 | 197.958.792,97 |
b) Investitionsfonds (Progr. 1801): | 2024 | | 172.529.412,00 | b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801): |
2025 | 171.815.916,98 |
2026 | 149.942.953,72 |
c) Ammortisationsfonds für Darlehen (Progr. 1801): | 2024 | | 15.500.000,00 | c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801): |
2025 | 11.500.000,00 |
2026 | 11.500.000,00 |
d) Ausgleichsfonds (Progr. 1801): | 2024 | | 0,00 | d) Fondo perequativo (Progr. 1801): |
2025 | 0,00 |
2026 | 0,00 |
e) Rotationsfonds für Investitionen (Progr. 1801): | 2024 | | 0,00 | e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801): |
(2) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 2-bis (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l’anno 2024, una spesa massima di 65.000.000,00 di euro per l’anno 2025 e una spesa massima di 85.000.000,00 di euro per l’anno 2026.
2. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, la determinazione degli importi per ciascun ambito di contrattazione viene effettuata dalla Giunta provinciale in sede di definizione degli obiettivi programmatici ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.
Art. 2-ter (Disposizioni in materia di Accordi Integrativi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige)
1. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, la spesa massima di 4.202.100,00 euro per l’esercizio 2024 e di 4.402.100,00 euro per gli esercizi 2025 e 2026.”
(3) Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2-quater (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita produttive)
1. Dopo il comma 7-quinquies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente comma:
“7-sexies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, l’aliquota IRAP prevista al comma 7-quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali.” 2)
(4) Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 7.200.000,00 euro per l’anno 2024 ed in 28.800.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.