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d'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 11)
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel supplemento 6 al B.U. 28 marzo 2024, n. 13.

Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2024 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

-38.074.918,22

01-103

+597.251.820,41

02-101

+21.971.313,54

03-100

+8.245.028,00

03-400

+10.875.720,35

03-500

+19.769.467,39

04-200

+600.000,00

04-300

+8.630.129,32

04-400

+37.764.000,00

05-300

-10.959.577,17

06-300

+555.285,93

 

Anno 2024 - cassa

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

+21.925.081,78

01-103

+917.251.820,41

02-101

+303.216.795,48

02-104

+21.000,00

02-105

+29.654.195,10

03-100

+8.256.727,98

03-200

+4.954,73

03-300

+10.474,81

03-400

+10.875.720,35

03-500

+20.167.855,62

04-200

+94.229.311,10

04-300

+30.658.666,60

04-400

+74.504.232,13

04-500

+179.830,32

05-300

-10.959.577,17

 

Anno 2025 - competenza

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

+264.527,95

01-103

+300.274.000,00

02-101

+1.000.000,00

03-100

+11.000,00

03-400

+5.431,60

03-500

+583.000,00

04-200

+600.000,00

05-300

-73.527,95

06-300

+109.900.000,00

 

Anno 2026 - competenza

Titolo – Tipologia  

Importo

01-101

+4.629.659,10

01-103

+366.322.260,00

02-101

+1.400.000,00

03-100

+11.000,00

03-400

+5.431,60

03-500

+583.000,00

04-200

+600.000,00

05-300

-10.919,10

06-300

+172.705.646,25

 

(2) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 100.000.000,00 di euro per l’esercizio finanziario 2025 e di 100.000.000,00 di euro per l’esercizio finanziario 2026.

(3) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese per il finanziamento delle opere in collegamento all’assegnazione di risorse del “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027”, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 555.285,93 euro per l'esercizio finanziario 2024, 9.900.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2025 e di 72.705.646,25 euro per l’esercizio finanziario 2026.

Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)

(1) Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2024 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+7.671.000,00

01-02-1

-300.000,00

01-02-2

+300.000,00

01-03-1

+12.000,00

01-03-3

+20.480.129,32

01-04-1

+1.004.194,48

01-04-2

+600.000,00

01-06-1

+5.084.311,45

01-06-2

+41.259.638,15

01-08-1

+260.000,00

01-08-2

-110.000,00

01-10-1

+1.465.350,00

01-11-1

+2.018.462,58

02-01-1

+20.000,00

04-01-1

+426.313,00

04-01-2

+118.543,51

04-02-1

+7.004.868,87

04-02-2

+325.000,00

04-04-1

+6.332.001,26

04-04-2

+2.448.584,76

04-06-1

+5.000.000,00

04-07-1

+219.000,00

05-01-2

+6.000.000,00

05-02-1

+16.037.547,00

05-02-2

+2.609.769,72

06-01-1

+1.500.000,00

06-01-2

+6.700.000,00

06-02-1

+2.857.639,00

06-02-2

+200.000,00

07-01-1

+7.044.500,00

07-01-2

+3.280.269,22

08-02-1

+50.000,00

08-02-2

+12.950.000,00

08-02-3

+20.000.000,00

09-01-1

+2.300.000,00

09-01-2

+1.200.000,00

09-02-1

+1.171.000,00

09-02-2

+1.409.000,00

09-03-2

+7.000.000,00

09-04-2

+14.000.000,00

09-05-1

-361.000,00

09-05-2

+15.754.904,99

09-08-1

-8.925,00

09-08-2

+8.925,00

10-01-1

+6.969.604,00

10-01-2

+400.000,00

10-02-1

+12.390.615,32

10-02-2

+3.308.875,98

10-05-1

+4.588.194,71

10-05-2

+17.052.980,29

11-01-2

+20.914.704,43

12-01-1

-1.300.000,00

12-02-1

+2.500.000,00

12-03-1

+52.500,00

12-04-1

+500.000,00

12-05-1

+25.040.000,00

12-07-1

+47.303.800,00

12-08-1

+2.141.361,00

13-01-1

+108.575.787,42

13-02-1

+800.000,00

13-05-2

+200.000,00

14-01-1

+1.110.000,00

14-01-2

+11.215.000,00

14-01-3

+15.360.000,00

14-02-1

+4.683.071,00

14-03-1

+3.944.500,00

14-03-2

+16.957.810,88

15-02-1

+1.342.620,00

15-03-1

+465.000,00

16-01-1

+5.946.534,46

16-01-2

+5.825.286,90

17-01-1

+150.000,00

17-01-2

+9.750.000,00

18-01-1

+1.221.352,95

18-01-2

+34.590.000,00

20-01-1

+20.833.622,01

20-02-1

+1.333.670,35

20-02-2

+260.851,65

20-03-1

+52.376.704,51

20-03-2

-4.200.000,00

50-01-1

-179.171,11

50-02-4

-1.140.034,51

 

Anno 2024 - cassa

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+20.653.509,06

01-01-2

+9.584.079,33

01-02-1

+41.997.136,37

01-02-2

+5.773.367,87

01-03-1

+331.807,84

01-03-2

+36.246,63

01-03-3

+27.737.769,37

01-04-1

+2.786.435,08

01-04-2

+1.152.822,83

01-05-1

+53.854,81

01-06-1

+13.904.599,84

01-06-2

+163.796.637,84

01-08-1

+22.910.355,04

01-08-2

+12.410.164,56

01-10-1

+1.867.274,41

01-11-1

+11.324.683,76

02-01-1

+20.000,00

04-01-1

+568.014,53

04-01-2

+609.249,21

04-02-1

+13.414.252,50

04-02-2

+751.266,95

04-03-2

+857.890,32

04-04-1

+11.504.684,91

04-04-2

+8.416.684,82

04-06-1

+5.636.942,77

04-07-1

+222.556,50

05-01-1

+637.272,29

05-01-2

+14.640.920,20

05-02-1

+22.350.103,62

05-02-2

+5.161.497,58

06-01-1

+3.341.749,74

06-01-2

+23.965.572,75

06-02-1

+4.780.870,59

06-02-2

+2.808.956,03

07-01-1

+8.046.311,82

07-01-2

+9.065.760,17

08-01-1

+6.222,00

08-02-1

+61.183,00

08-02-2

+53.071.639,32

08-02-3

+20.000.000,00

09-01-1

+2.425.002,00

09-01-2

+1.329.320,00

09-02-1

+5.106.391,75

09-02-2

+1.436.228,66

09-03-2

+16.138.093,89

09-04-1

+438.154,33

09-04-2

+28.769.874,01

09-05-1

+1.084.841,64

09-05-2

+35.795.400,07

09-08-1

+260.276,74

09-08-2

+8.925,00

10-01-1

+8.739.241,46

10-01-2

+41.742.047,23

10-02-1

+103.264.945,38

10-02-2

+36.119.066,52

10-05-1

+8.086.832,07

10-05-2

+161.168.535,01

11-01-2

+20.914.704,43

12-01-1

+18.105.193,11

12-02-1

+5.665.363,79

12-02-2

+304.082,00

12-03-1

+1.748.981,05

12-03-2

+49.712.667,34

12-04-1

+3.914.572,12

12-04-2

+1.109.906,85

12-05-1

+27.440.953,58

12-05-2

+10.282.060,37

12-07-1

+47.555.755,85

12-08-1

+3.654.715,08

13-01-1

-293.393,14

13-02-1

+16.345.649,91

13-05-2

+913.197,30

14-01-1

+6.189.932,90

14-01-2

+37.620.540,84

14-01-3

+15.360.000,00

14-02-1

+12.644.990,36

14-02-2

+57.322,62

14-03-1

+7.994.023,28

14-03-2

+50.673.416,07

14-04-2

+4.985.252,09

15-01-1

+1.614.334,00

15-02-1

+2.736.967,67

15-02-2

+1.887,10

15-03-1

+1.429.288,68

15-03-2

+52.075,34

16-01-1

+10.411.501,84

16-01-2

+21.685.922,70

17-01-1

+360.381,34

17-01-2

+48.083.757,09

18-01-1

+51.517.051,55

18-01-2

-59.286.257,49

19-01-1

+907.169,28

19-01-2

+516.792,43

50-01-1

-179.171,11

50-02-4

-1.140.034,51

99-01-7

+80.212.013,51

 

Anno 2025 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

-33.000,00

01-02-1

-400.000,00

01-04-1

+1.000.000,00

01-04-2

+600.000,00

01-06-1

+289.312,45

01-06-2

+13.475.000,00

01-08-1

+210.000,00

01-08-2

-210.000,00

01-11-1

+17.329,72

04-01-1

+146.667,00

04-02-1

+1.379.333,00

04-04-1

+11.662.382,39

04-04-2

+4.116.719,10

04-06-1

+3.100.000,00

04-07-1

+3.539.000,00

05-01-2

+1.000.000,00

05-02-1

+16.189.300,00

05-02-2

+4.501.831,27

06-01-1

+1.500.000,00

06-01-2

+8.900.000,00

06-02-1

+10.550.000,00

06-02-2

+250.000,00

07-01-1

+4.844.500,00

08-02-2

+5.000.000,00

08-02-3

+10.000.000,00

09-01-1

+1.700.000,00

09-01-2

+400.000,00

09-02-1

+1.300.000,00

09-03-2

+3.500.000,00

09-04-2

+6.050.000,00

09-05-1

-1.069.695,57

09-05-2

+1.298.000,00

10-02-1

+9.000.000,00

10-02-2

+1.000.000,00

10-05-1

+97.000,00

10-05-2

+9.900.000,00

11-01-2

+8.000.000,00

12-02-1

+10.000.000,00

12-03-2

+5.000.000,00

12-04-1

+500.000,00

12-05-1

+20.040.000,00

12-08-1

+300.000,00

13-01-1

+103.405.820,28

13-02-1

+9.700.000,00

13-05-2

+400.000,00

14-01-1

+1.965.000,00

14-01-2

+11.820.500,00

14-02-1

+4.654.500,00

14-02-2

+500.000,00

14-03-1

+470.000,00

14-03-2

-5.481.232,76

15-02-1

+19.000,00

15-03-1

+1.090.000,00

16-01-1

+5.000.000,00

16-01-2

-84.304,43

17-01-1

+50.000,00

17-01-2

+3.000.000,00

18-01-1

+17.031.500,00

18-01-2

+39.568.500,00

20-01-1

+9.454.188,66

20-02-1

+37.681,60

20-03-1

+37.338.804,51

20-03-2

-4.700.000,00

50-01-1

-138.515,89

50-02-4

-1.180.689,73

 

 

Anno 2026 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+180.895,45

01-02-1

-347.141,51

01-03-1

+183.838,69

01-04-1

+1.779.337,33

01-04-2

+600.000,00

01-05-1

+65.425,35

01-06-1

+417.288,74

01-06-2

+45.055.000,00

01-08-1

+284.107,36

01-10-1

+6.951.848,40

01-11-1

+2.517.225,41

04-01-1

+2.737.110,68

04-02-1

+24.204.417,95

04-04-1

+11.940.354,34

04-04-2

+3.433.000,00

04-06-1

+9.093.828,22

04-07-1

+2.137.803,69

05-01-1

+45.214,73

05-01-2

+1.000.000,00

05-02-1

+15.451.305,01

05-02-2

+5.738.443,10

06-01-1

+1.513.603,28

06-01-2

+8.900.000,00

06-02-1

+11.017.749,05

06-02-2

+100.000,00

07-01-1

+4.870.540,57

08-02-1

+72.162,18

08-02-2

+5.000.000,00

08-02-3

+5.000.000,00

09-01-1

+795.223,00

09-01-2

+400.000,00

09-02-1

+1.333.959,98

09-03-1

+19.821,94

09-03-2

+4.000.000,00

09-04-1

+75.530,63

09-04-2

+4.200.000,00

09-05-1

-615.050,75

09-05-2

+1.298.000,00

09-08-1

+20.340,15

10-01-1

+12.307,73

10-02-1

+20.824.708,92

10-02-2

+28.428.058,00

10-04-1

+20.081,06

10-05-1

+896.614,11

10-05-2

+33.572.588,25

11-01-2

+8.000.000,00

12-01-1

+22.283,47

12-02-1

+10.012.566,84

12-03-1

+28.631,68

12-03-2

+20.000.000,00

12-04-1

+514.639,72

12-05-1

+20.058.396,82

12-07-1

+22.283,47

12-08-1

+308.421,09

13-01-1

+160.882.824,70

13-02-1

+9.700.000,00

13-05-2

+400.000,00

14-01-1

+2.064.384,75

14-01-2

+12.100.500,00

14-02-1

+2.837.560,81

14-02-2

+500.000,00

14-03-1

+381.611,44

14-03-2

+359.056,90

15-01-1

+12.825,96

15-02-1

+2.591.446,11

15-03-1

+3.513.085,62

16-01-1

+5.202.235,52

17-01-1

+26.947,47

17-01-2

+500.000,00

18-01-1

+18.907.038,49

18-01-2

+39.000.000,00

20-01-1

-74.357.260,21

20-02-1

+37.681,60

20-03-1

+39.105.859,90

50-01-1

-490.109,89

50-02-4

-1.222.375,45

(2) Per la realizzazione degli interventi connessi al Noi Techpark è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società partecipata “NOI SpA” per 29.000.000,00 di euro nella forma di ulteriori azioni di capitale.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede, per l’importo di 20.380.000,00 euro mediante le risorse iscritte, per l’esercizio 2024, nella missione 01, programma 03, al titolo terzo del bilancio di previsione 2024-2026 con la presente legge di variazione e, per l’importo di 8.630.129,32 euro mediante attribuzione a titolo definitivo delle somme percepite dalla società “NOI spa” ai sensi del punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale 3 marzo 2015, n. 230.

Art. 3 (Allegati)

(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

(2) Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

(5) Viene allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (Allegato O).

(6) Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

(7) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4 (Autorizzazione)

(1) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2024”)

(1) L’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

“Art. 2 (Fondi per la finanza locale)

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801):

2024

 

201.944.107,17

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

2025

200.851.659,17

2026

197.958.792,97

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

2024

 

172.529.412,00

b) Fondo per gli
investimenti (Progr. 1801):

2025

171.815.916,98

2026

149.942.953,72

c) Ammortisationsfonds
für Darlehen (Progr. 1801):

2024

 

15.500.000,00

c) Fondo ammortamento
mutui (Progr. 1801):

2025

11.500.000,00

2026

11.500.000,00

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

2024

 

0,00

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

2025

0,00

2026

0,00

e) Rotationsfonds
für Investitionen (Progr. 1801):

2024

 

0,00

e) Fondo di rotazione per
investimenti (Progr. 1801):

(2) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 2-bis (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l’anno 2024, una spesa massima di 65.000.000,00 di euro per l’anno 2025 e una spesa massima di 85.000.000,00 di euro per l’anno 2026.

2. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, la determinazione degli importi per ciascun ambito di contrattazione viene effettuata dalla Giunta provinciale in sede di definizione degli obiettivi programmatici ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.

Art. 2-ter (Disposizioni in materia di Accordi Integrativi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige)

1. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, la spesa massima di 4.202.100,00 euro per l’esercizio 2024 e di 4.402.100,00 euro per gli esercizi 2025 e 2026.”

(3) Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-quater (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita produttive)

1. Dopo il comma 7-quinquies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente comma:

“7-sexies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, l’aliquota IRAP prevista al comma 7-quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali.” 2)

(4) Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 7.200.000,00 euro per l’anno 2024 ed in 28.800.000,00 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

2)
Nell’art. 5, comma 3, è stata inserita la parola „è“ con avviso di rettifica pubblicata nel supplemento 3 al B.U. 11 aprile 2024, n. 15.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, “Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i bandi stabiliscono che il concessionario si impegni, in caso di assunzioni di personale per l’esercizio dell’impianto, a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicandone le modalità nell’offerta.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, dopo le parole “devono garantire” sono inserite le parole “il rispetto delle condizioni di sicurezza delle opere e”.

(3) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è così sostituito:

“1. I concessionari corrispondono annualmente alla Provincia un canone per l’utilizzo delle acque pubbliche. L’importo del canone per le utenze d’acqua pubblica per uso idroelettrico è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile. La componente fissa è pari a 33,90 euro per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta e viene aggiornata ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale individua i criteri per la determinazione della componente variabile, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di dieci centesimi. Il canone decorre dalla data di assegnazione della concessione e il versamento deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole “entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2024”.

(5) Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, dopo le parole “vigilanza della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche” sono inserite le parole “del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

(6) Il comma 6 dell’articolo 35 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è così sostituito:

“6. Essendo la procedura di gara finalizzata a selezionare l’operatore economico più idoneo a garantire, in sede di esecuzione della concessione, la tutela e promozione dei valori ambientali, paesaggistici, culturali, produttivi e di politica sociale che la presente legge intende realizzare, non è consentita la partecipazione alla gara avvalendosi della capacità economico finanziaria di soggetti terzi. Il bando di gara può prevedere ulteriori casi, motivati, di esclusione dell’avvalimento.”

(7) Alla lettera i) del comma 5 dell’articolo 36 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole “la sicurezza” sono sostituite dalle parole “l'incremento della sicurezza”.

(8) Il comma 3 dell’articolo 52 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è abrogato.

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, “Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi”)

(1) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:

“c) che non sussista altra soluzione valida, con particolare riferimento all’adozione di misure di prevenzione.”

(2) Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, le parole “è consentito procedere alla cattura o al prelievo di esemplari di Canis lupus in un numero pari a quello degli esemplari cui si ritiene debbano essere attribuiti gli episodi di predazione” sono sostituite dalle parole “i pareri tecnici di cui all’articolo 4 e la conseguente autorizzazione sono riferiti agli esemplari cui, con ragionevole probabilità scientifica, siano attribuibili gli episodi di predazione”.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle parole “15 giorni”.

(4) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, è così sostituita:

“b) l’indicazione delle misure in deroga autorizzate, con l’espressa indicazione del motivo di assenza di altra soluzione valida;”.

(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:

“j) in presenza di pareri tecnici discordanti, nei casi di cui all’articolo 4, la specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritiene di disattendere le valutazioni tecniche di uno dei due pareri.”

Art. 8 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “La ripartizione provinciale competente provvede all’inserimento delle varianti nel Piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP).”

(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

(3) Il comma 2 dell’articolo 89-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i), all’articolo 12 ovvero all’articolo 13, soggetti a particolari misure di tutela imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 47 o di modifiche dello stesso, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica e edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.”

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, “Parco Nazionale dello Stelvio”)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.

(2) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. In presenza di Piano del Parco e di regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all’Ufficio provinciale per il Parco.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, per i progetti e le sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis è richiesta l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 1-bis dell’articolo 12 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“1-bis. Ferma restando l’autonomia scolastica, la valutazione delle studentesse e degli studenti avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.”

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Gli ultimi due periodi del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti: “Un anno nella scuola dell’infanzia è obbligatorio, non incide sull’obbligo scolastico nonché sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla normativa nazionale. La Giunta provinciale definisce i relativi criteri e dettagli prevedendo che per l’anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione.”

(2) Il comma 2-bis dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“2-bis. Ferma restando l’autonomia scolastica, la valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.”

Art. 13 (Modifiche della legge provinciale 18 luglio 2023,n. 14, “Legge provinciale sui beni culturali”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, le parole “, dell’esecuzione di modifiche edilizie o della distruzione di tali beni culturali,” sono sostituite dalle seguenti parole “o dell’esecuzione di modifiche edilizie di tali beni culturali,”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“2. I beni tecnici culturali sono impianti tecnici mobili e immobili, dispositivi e attrezzature dei settori della mobilità, dell’aviazione, dell’industria mineraria, della produzione di energia, della difesa, dell’industria, della scienza e della tecnologia domestica che hanno avuto un’influenza decisiva sullo sviluppo dell’umanità e sulla storia contemporanea.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 31 sono soppresse le parole “blue shield”.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) L’articolo 5-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è abrogato.

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)

(1) Il comma 8 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

(2) Dopo il comma 4-bis dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

“4-ter. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a)   garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b)   garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

4-quater. Le stazioni appaltanti richiedono solo al concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui al comma 4-ter. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con ogni mezzo adeguato. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.”

(3) Dopo il comma 12 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono inseriti i seguenti commi:

“12-bis. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ove dovuto, è ridotto:

a) del 50 per cento, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’articolo 8-ter, comma 1, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

c) fino ad un massimo del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico possegga una/uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati, tra quelli previsti dalla normativa statale, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il predetto limite massimo.

12-ter. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 12-bis l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”

(4) Dopo il comma 11 dell’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“12. Nei bandi e negli inviti la stazione appaltante può prevedere, ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento a operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Dette disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, la stazione appaltante prevede, nei bandi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Tale elemento viene comprovato dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, e successive modifiche.”

(5) Alla fine del comma 4 dell’articolo 59 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono aggiunti i seguenti periodi: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In relazione ai meccanismi e agli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili trova applicazione la normativa statale.”

(6) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
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ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionArt. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
ActionActionArt. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
ActionActionArt. 3 (Allegati)
ActionActionArt. 4 (Autorizzazione)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della , “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2024”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della , “Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della , “Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi”)
ActionActionArt. 8 (Modifiche della , “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della , “Parco Nazionale dello Stelvio”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Autonomia delle scuole”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della , “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
ActionActionArt. 13 (Modifiche della , “Legge provinciale sui beni culturali”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 15 (Modifiche della , “Disposizioni sugli appalti pubblici”)
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegati
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
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ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
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ActionActionXXXVII Attività economiche
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ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionActionSentenze T.A.R.
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