(1) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “La ripartizione provinciale competente provvede all’inserimento delle varianti nel Piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP).”
(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.
(3) Il comma 2 dell’articolo 89-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e i), all’articolo 12 ovvero all’articolo 13, soggetti a particolari misure di tutela imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 47 o di modifiche dello stesso, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica e edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.”